Art. 35.
(Importatore).

      1. Gli operatori che svolgono attività di importazione da Paesi terzi inviano la notifica nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 33 al Ministero.
      2. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori inviano la richiesta di autorizzazione al Ministero. Le forme e i contenuti della richiesta sono individuati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.